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Famiglia anagrafica e nucleo familiare fiscale: quali differenze?

2017-06-28 20:38

Avv. Enrico Abis

Diritto Tributario e Fiscalità,

Famiglia anagrafica e nucleo familiare fiscale: quali differenze?

Una breve e concisa guida per potersi orientare meglio nella comprensione di questi fondamentali istituti.

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Una breve e concisa guida per potersi orientare meglio nella comprensione di questi fondamentali istituti.

 

In Italia l’anagrafe è regolata dalla legge n. 1228/54, nonché dal suo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. n. 223/89 e successive modificazioni. 

 

 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di attuazione, per famiglia anagrafica "si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza ndr)  nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona". Ciò che salta subito all’occhio è che per costituire una "famiglia anagrafica" è sufficiente la prova della sussistenza di un vincolo affettivo, non essendo necessario il rapporto matrimoniale o di parentela. Tale prova si raggiunge attraverso la dichiarazione che l’interessato deve rendere - entro 20 giorni, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa - nel momento dell’iscrizione all’anagrafe o in caso di modifica anagrafica. 

 

All’art. 5 invece viene specificato il diverso concetto di convivenza anagrafica, intendendosi "un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale  (residenza ndr) nello stesso comune". Inoltre, va sottolineato che "le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purche’ non costituiscano famiglie a se stanti": ad es., lo studente universitario fuori sede, che mantiene la propria residenza presso l’abitazione dei genitori ed è fiscalmente a carico di uno di loro, non costituisce un nucleo familiare a sé stante, ma fa parte della famiglia d’origine. 

Infine, "Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica". 

 

Come si evince, le due diverse categorie di famiglia e convivenza sono accomunate dal fatto di riferirsi a più persone coabitanti e residenti nel medesimo Comune; si distinguono, invece, per almeno un elemento, ovvero l’esistenza o la mancanza di matrimonio, parentela o di un vincolo affettivo tra le persone che coabitano. 

 

Come già sopra anticipato, la legge 1228/54 stabilisce l’obbligo di iscriversi nei registri anagrafici entro 20 giorni dalla fissazione della dimora in un comune o dalla costituzione di una famiglia o convivenza anagrafica, nonché di comunicare tutte le modifiche successive, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa (combinato disposto degli artt. 13, comma 2 del regolamento e 11 della Legge). 

 

Distinto è il concetto di nucleo familiare (fiscale) regolato dal DPCM n. 221/1999, il quale all’art. 1-bis stabilisce come regola generale che "fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223" salvo alcune eccezioni. Inoltre, un soggetto può far parte di un solo nucleo familiare fiscale. 

La definizione di nucleo familiare fiscale è di primaria importanza, atteso che viene preso come parametro reddituale per il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).  

 

Se, quindi, in via generale i concetti di famiglia anagrafica e di nucleo familiare fiscale tendono a coincidere, quì di seguito si elencano tutte le situazioni in cui non vi è questa confusione tra gli istituti. 

 

 

1.      I soggetti a carico ai fini IRPEF (ossia con reddito inferiore a € 2.804.51), anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Per soggetto fiscalmente a carico si intende:

 

  • Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
  • I figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; 
  • altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 


Es. Tizio di anni 23 è figlio di Caio e Sempronia, i quali sono sposati ma da diversi anni separati e conviventi in luoghi diversi con i nuovi rispettivi partners. Tizio è studente universitario e risulta fiscalmente a carico del padre Caio ma, in sede di separazione giudiziale, ha preferito permanere presso l’abitazione della madre Sempronia con la quale convive. In tal caso, Tizio deve ritenersi facente parte del nucleo familiare fiscale del padre per il solo fatto che risulta fiscalmente a carico di quest’ultimo, nonostante faccia parte della famiglia anagrafica della madre Sempronia. Ben diverso se Tizio fosse minorenne: in questo caso, come si vedrà più avanti, verrebbe considerato facente parte della nucleo fiscale della madre Sempronia, anche laddove risultasse fiscalmente a carico del padre Caio. 

 

Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: 1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; 2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell’articolo 441 del codice civile; 

 

 

2.      I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, atteso che nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. In tale ipotesi, non è determinante il fatto che risultino a carico ai fini IRPEF di altre persone (normalmente le famiglie di origine), come invece accade nel punto 1); 

 

Es. Tizio e Caia, rispettivamente di anni 20 e 23, sono sposati e convivono. Tuttavia, essendo disoccupati e a reddito nullo, sono entrambi fiscalmente a carico delle rispettive famiglie d’origine che li mantengono economicamente. In tale ipotesi, Tizio e Caia fanno parte di uno stesso e autonomo nucleo familiare, atteso che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E ha specificato come "la detrazione per figlio a carico spetta anche qualora quest’ultimo sia sposato e non conviva con i genitori, purché non abbia un reddito complessivo superiore a L. 5.500.000 [€ 2.840,51)". 

 

3.      I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: 

 

  • quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; 
  • quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 c.p.c.; 
  • quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 

 

4.      Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante; 

 

5.      Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 

 

 

Avv. Enrico Abis

 

 

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