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Il provvedimento del giudice nella liquidazione di eredità non è titolo esecutivo!

2016-05-25 19:09

Avv. Enrico Abis

Diritto Civile e del Lavoro,

Il provvedimento del giudice nella liquidazione di eredità non è titolo esecutivo!

Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 9 marzo 2016, ha ritenuto che l’ordine di liberare gli immobili del defunto non può fondare un’azione esecutiva di slo

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Il provvedimento del giudice nell’ambito della liquidazione delle eredità beneficiate non costituisce valido titolo esecutivo per ottenere la liberazione forzata dell’immobile!


Si segnala un’interessante pronuncia del  Tribunale di Cagliari (Giudice Dott. E. Luchi - Decreto del 9 marzo 2016), con cui si è ritenuto che l’ordine impartito agli eredi di liberare gli immobili del de cuius, emanato in sede di liquidazione dell’eredità beneficiata, non può legittimamente fondare un’azione esecutiva di sloggio avente ad oggetto i beni medesimi. Tale ordine, infatti, non rientrerebbe nel novero dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 del c.p.c.
Si tratta, in realtà, di un provvedimento adottato in sede cautelare, per cui è ancora del tutto incerto se verrà confermato in sede principale. Fatto sta che la decisione va a collocarsi in un degli aspetti più controversi della materia, se non altro perché una parte della dottrina specialistica ritiene che i provvedimenti assunti nell’ambito delle operazioni di liquidazione dell’eredità beneficiata facciano sorgere un’obbligazione di consegna che legittimerebbe il curatore ad agire in exescutivis ex art. 2930 c.c. e 605 c.p.c. (si veda DI MARZIO, L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, in Diritto privato oggi, a cura di Paolo Cendom ed. Giuffrè Milano, pag. 598 e FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, in Commentario al Codice civile a cura di Scialoja e Branca ex Zaninchelli - Bologna, p. g. 396).
Tuttavia, a parere di chi scrive, appare insuperabile l’argomento che si fonda sulla tassatività dei titoli esecutivi, i quali costituirebbero un numerus clausus non suscettibile di interpretazione estensiva analogica.
Avv. Enrico Abis

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