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Legge di Stabilità 2016: nuovi termini di accertamento IRPEF e IVA.

2016-05-23 12:23

Avv. Enrico Abis

Diritto Tributario e Fiscalità,

Legge di Stabilità 2016: nuovi termini di accertamento IRPEF e IVA.

Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati allungati i termini entro cui l’amministrazione finanziaria potrà notificare gli accertamenti ai contribuenti.

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​Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati allungati i termini entro cui l’amministrazione finanziaria potrà notificare gli accertamenti ai contribuenti, attese le modifiche apportate all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (Testo Unico in materia di accertamento delle imposte sui redditi, applicabile anche all’IRAP), nonché all’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (Legge IVA), operative dal 1° gennaio 2016 e quindi valide per le dichiarazioni 2017.



      IRPEF e IRAP.

     Le nuove disposizioni autorizzano il Fisco a notificare gli atti di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre la precedente disciplina fissava il termine al 31 dicembre del quarto anno successivo. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare un accertamento sul 730/2017 o l’Unico PF 2017, relative all’anno d’imposta 2016, entro il 31 dicembre di cinque anni dopo, quindi entro il 31/12/2022 (e non più entro 31/12/2021).


    Anche l’ipotesi in cui manchi del tutto la dichiarazione subisce una modifica normativa, atteso che viene allungato il termine fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, e non più fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.


   Un’altra novità che merita di essere accennata riguarda il raddoppio dei termini nei casi di commissione di un reato tributario ai sensi del d.lgs. 74 del 2000: invero, il comma 132 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) ha abolito per il futuro il sistema del raddoppio dei termini per l’accertamento e ha stabilito che, "per i periodi d’imposta precedenti" a quello in corso al 31.12.2016, "....in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo". Ciò significa che per i periodi di imposta precedenti al 2016 si è inteso comunque conservare l’istituto del raddoppio del termine, tuttavia subordinandolo al presentazione della denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria entro i termini previsti per l’accertamento (cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
    Ad es. per un reato tributario commesso nel 2010, l’accertamento dell’imposta evasa oggi risulterebbe ancora possibile, stante la sussistenza dell’istituto del raddoppio dei termini, solamente se entro il 31 dicembre 2014 (accertamento in rettifica) ovvero entro il 31 dicembre 2015 (accertamento d’ufficio) sia stata trasmessa la denuncia all’autorità inquirente. Pertanto, un’eventuale denuncia trasmessa in data odierna non consentirebbe al Fisco di usufruire di termini doppi per addivenire all’accertamento e ciò nonostante la sussistenza effettiva del reato.

 

     IVA.

     La nuova disciplina consente al Fisco di notificare gli atti di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mentre la precedente disciplina fissava il termine al 31 dicembre del quarto anno successivo.
   In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’accertamento è possibile fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, e non più fino al 31 dicembre del quinto anno successivo          Avv. Enrico Abis

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