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La Concessione Edilizia in sanatoria richiesta al Comune 20 anni prima dev'essere rilasciata senza costi aggiu

2016-02-25 18:08

Avv. Enrico Abis

News Evidenza,

La Concessione Edilizia in sanatoria richiesta al Comune 20 anni prima dev'essere rilasciata senza costi aggiuntivi

Se l’istanza di condono era accompagnata da tutta la documentazione prevista dalla legge all’epoca vigente, il Comune non può rifiutarsi - a distanza di tanti a

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Se l’istanza di condono era accompagnata da tutta la documentazione prevista dalla legge all’epoca vigente, il Comune non può rifiutarsi - a distanza di tanti anni - di rilasciare la sanatoria e non può pretendere conguagli aggiuntivi.


Nell’esercizio della professione mi capita spesso di ricevere dei clienti che si lamentano di aver presentato domanda per ottenere la concessione edilizia in sanatoria (oggi permesso di costruire in sanatoria) diversi decenni addietro, non avendo ricevuto, tuttavia, mai alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale.
In diversi casi, poi, l’amministrazione comunale richiedeva ai cittadini, ai fini del rilascio della concessione, il pagamento di oneri concessori ulteriori rispetto a quelli versati in sede di presentazione dell’istanza, nonché l’integrazione di diversi documenti imposti dalle leggi che nel frattempo si sono susseguite.

Un caso di cui mi sono occupato di recente riguardava un cittadino di un paese in provincia di Cagliari, il quale pur avendo presentato domanda di condono nel lontano marzo 1995 - ai sensi della Legge n. 724/1994 (c.d. "secondo condono edilizio") - nel 2015 non aveva ancora ottenuto la sanatoria e anzi, in seguito ad apposita richiesta del marzo 2015, gli era stato domandato il pagamento di circa 6.000 euro a titolo di conguaglio oblazione e di oneri concessori (che a detta dell’amministrazione erano stati calcolati in modo errato), nonché diversa documentazione integrativa e ulteriore rispetto a quella domandata e, di conseguenza, presentata nel 1995.
Tale richiesta dell’amministrazione comunale si appalesava del tutto infondata, atteso che il cittadino nel 1995 aveva presentato istanza di condono allegando tutta la documentazione a suo tempo richiesta dall’art. 39 della L. 724/1994 ovvero: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; b) copia dei versamenti delle somme di oblazione auto-liquidata; c) documentazione fotografica; d) progetto di adeguamento statico.
Per ragioni da ricercarsi all’interno dell’amministrazione comunale dell’ultimo ventennio, tuttavia, il procedimento iniziato con l’istanza di condono non era mai stato concluso con l’adozione di un provvedimento formale, sicché agli occhi del Comune risultava ancora pendente e non definito.

Con ricorso in autotutela, il sottoscritto ha richiesto al Comune:
  1. da un lato, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in quanto nella fattispecie in esame si era inesorabilmente formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 35, co. 17, L. 724/1994, il quale - con estrema chiarezza - prescrive che: "Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria;..." (in giurisprudenza, si veda TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 17 novembre 2010 , n. 2600; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 aprile 2013, n. 914);
  2. dall’altro lato, l’annullamento della richiesta di pagamento delle somme a titolo di conguaglio oblazione e oneri concessori giacchè, nonostante il Comune avesse la possibilità di richiedere tali somme anche dopo il rilascio della sanatoria, nel caso in esame tutti gli importi chiesti erano da considerarsi incontestabilmente prescritti, essendo trascorsi oltre 20 anni dall’istanza di condono e dal pagamento delle somme auto-liquidate.

A tale ultimo riguardo, infatti, l’art. 35, co. 17, L. 47/1985, stabilisce un termine di prescrizione di 36 mesi entro cui l’amministrazione può ricalcolare l’oblazione e richiedere il conguaglio e il cui dies a quo deve rinvenirsi:
1) per certo orientamento, nel momento in cui l’istante presenta la domanda di condono allegando il versamento dell’oblazione auto-liquidata e tutta la documentazione necessaria per calcolare l’importo effettivo (v. Cons. di Stato, sent. n. 1364/2012);
2) per altro orientamento dal momento della formazione del silenzio-assenso (su tutte, Cons. di Stato, sent. n. 1188/2013). In entrambi i casi il termine prescrizionale risultava ampiamente decorso.

Per quanto concerne le somme a titolo di "oneri di urbanizzazione e quota incidenza costo di costruzione", il termine prescrizionale - per assodata giurisprudenza (v. tra le altre: TAR Sicilia-Catania, I sez., nn. 1633/2007, 1987/2007, 4363/2010, 557/2011 e 1118/2012; TAR Lazio-Latina n. 1043/2009 e 1249/2008) - è quello decennale e non quello di 36 mesi (valevole solo per il conguaglio o rimborso dell’oblazione), il cui dies a quo è fissato nel giorno di presentazione della domanda di sanatoria e della documentazione prescritta ovvero, per altra opinione, nel giorno di formazione del silenzio-assenso. Anche per tali oneri, tuttavia, il termine di prescrizione risultava ampiamente decorso.

Nel caso prospettato il Comune interessato ha aderito alle argomentazioni prospettate dal sottoscritto e ha accolto il ricorso in autotutela, ma in altri casi analoghi si è dovuto procedere per via giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna, onde veder riconosciuti i diritti del cittadino.


Avv. Enrico Abis

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