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Cartella di pagamento: la notifica è nulla se il messo dichiara l'irreperibilità assoluta senza effettuare

2017-11-13 17:36

Avv. Enrico Abis

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Cartella di pagamento: la notifica è nulla se il messo dichiara l'irreperibilità assoluta senza effettuare le opportune ricerche.

La CTP di Cagliari ha accolto un nostro ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di una cartella avente ad oggetto omesso versamento IRPEF

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La notifica della cartella di pagamento con il ritodegli irreperibili assoluti è nulla se il messo non compie preventivamente leopportune ricerche del destinatario.


Con Sentenza n. 1030 del 12/07/2017,depositata il 08/11/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sez. III, haaccolto un ricorso presentato dal nostro studio e diretto ad ottenerel’annullamento di una cartella di pagamento avente ad oggetto l’omesso versamentodi somme a titolo IRPEF. 


Il contribuente, che abita in una zona di campagna, riferiva di non aver mairicevuto alcunché e di essere venuto a conoscenza di una cartella a suo carico,asseritamente notificata nel mese di giugno 2016, soltanto in occasione di unaccesso agli atti effettuato nel mese di dicembre dello stesso anno. 

Sempre in quella occasione prendevacontezza che il messo notificatore aveva proceduto a recapitare la cartellaseguendo il c.d. rito degli "irreperibili assoluti" ex art. 60, co.1, lett. e) del DPR 600/1973, che consente di ritenere perfezionata lanotifica mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale e successivaaffissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale.  


Tuttavia, a parere di chi scrive erano deltutto assenti i presupposti per poter seguire tale iter notificatorio, con laconseguenza che la notifica andava ritenuta invalida e senza effetti. Per talimotivi, nonostante fosse spirato il termine perentorio di 60 giorni per l’impugnazione,si presentava ricorso e si chiedeva, nel merito, l’annullamento della cartellaper intervenuta decadenza. 


Si costituiva l’Agente della Riscossione, il quale riteneva invece corretto il procedimento seguito in sede di notifica echiedeva, quindi, che il Giudice dichiarasse tardivo e inammissibile ilricorso. 


In giudizio, facevamo notare come vi sia una distinzione fondamentale trairreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: la prima si verificaladdove, individuato con certezza illuogo del contribuente, non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità temporanea o per incapacitào rifiuto delle persone legittimate a riceverlo; mentre la seconda si concretaquando nel comune ove deve eseguirsi la notificazione non sia possibile individuare il luogo in cui si trovi ilcontribuente, perché questi risulta trasferito in luogo sconosciuto. 

In estrema sintesi, si hairreperibilità relativa quando si individua il luogo, ma non si riesce aconsegnare l’atto a mani proprie del contribuente o di persone autorizzate ariceverlo per suo conto, mentre si ha irreperibilità assoluta quando non vienenemmeno individuato il luogo in cui si può ritenere, con sufficiente certezza,che il contribuente abiti o lavori. 

Nelprimo caso, il rito da seguire è quello prescritto dall’art. 140 del c.p.c,richiamato dallo stesso art. 60 del D.P.R. 600/1973, mentre nel caso diirreperibilità assoluta, e solo intal caso, è concesso ricorrere al rito degli irreperibili ex art. 60, co.1, lett. e) del DPR 600/1973. 

Come èfacilmente intuibile, il rito degli irreperibili è da considerarsi quale extrema ratio, ossia alla stregua dinorma di chiusura, avente lo scopo di evitare l’empasse dell’intero sistema notificatorio, il quale non puòammettere che laddove risulti sconosciuta l’abitazione, l’ufficio o l’aziendadel contribuente non si possa addivenire ad una valida notifica legale.
Illogico corollario che ne discende è quello per cui, prima di utilizzare tale procedura, il notificatore deve accertarsiche sia effettivamente sconosciuta l’abitazione o il luogo di lavoro delcontribuente, eseguendo all’uopo le opportune ricerche e indagini che gli sonoimposte dall’uso diligenza ordinaria. 

Inoltre, di tali ricercheeffettuate se ne deve far menzione nella relata di notifica, giacché il messoha l’onere di indicare, a pena di nullità, quali indagini ha compiuto prima diconsiderare sconosciuto il domicilio del destinatario (si vedano in proposito, tra le altre, Cass. Sez. VI, sent. n. 22796del 2015; Cass., ordinanza n. 24260 del 2014). 

Nelnostro caso, il messo notificatore non era legittimato a seguire il rito degliirreperibili assoluti, atteso che l’abitazione del contribuente, anche sesprovvista di numero civico, era conosciuta dal Comune e dall’Ufficio Postaledel luogo, che gli hanno sempre recapitato regolarmente gli avvisi e lacorrispondenza.  Inoltre, il messo non faceva alcuna menzione delle ricerche edelle indagini effettuate, limitandosi adindicare la dicitura "intestatario sconosciuto".
 

Accogliendo le nostre argomentazioni, i Giudici Tributari hannocensurato l’operato del messo notificatore, ritenendo tempestivo il ricorso eannullando la cartella in punto di merito.
 

La decisione in oggetto statuisce un principio sacrosanto e cioèche il rito degli irreperibili è previsto perevitare l’empasse del sistema notificatorio e non già per alleggerire i compitie doveri di quei messi notificatori che, in caso notifiche da effettuarsi presso abitazioni rurali, decidono di abbandonarsi all’imperdonabile vizio capitaledell’accidia e della pigrizia ad esclusivo danno dei contribuenti.
 

Avv. Enrico Abis
   

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