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Strisce Blu: quando la "multa" è illegittima!

2016-12-16 17:31

Avv. Enrico Abis

Diritto del Consumatore,

Strisce Blu: quando la "multa" è illegittima!

In diversi casi i verbali delle Autorità di polizia e le penali delle imprese concessionarie sono illegittimi: ecco quando e come fare per contestarle.

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In diversi casi i verbali della Polizia Locale e le penali delle imprese concessionarie sono illegittimi: ecco quando e come fare per contestarle.


La questione in esame rappresenta un vero e proprio flagello per gli automobilisti, ormai terrorizzati quando si tratta di usufruire delle aree di parcheggio contrassegnate dalle strisce blu. Infatti, accade spesso che, pur con tutte le buone intenzioni, ci si dimentica di aggiornare il "ticket" lasciando l’auto in sosta oltre il tempo per cui si è pagato: in questi casi, non è raro ritrovare sul parabrezza il verbale della Polizia Locale e, nei casi in cui le aree sono state date in gestione a imprese concessionarie (Apcoa, Parkar, etc.), la contestazione della penale contrattuale.
   In primis, occorre sgomberare il campo da equivoci e informare gli utenti di quello che è l’orientamento prevalente della Cassazione[1]: l’esposizione del "ticket" scaduto configura non solamente illecito contrattuale, sanzionabile dalle imprese concessionarie (Apcoa, Parkar, etc.), ma altresì riveste natura di illecito amministrativo per violazione di norme del codice della strada e, come tale, sanzionabile dalle Autorità di Polizia.   
  Pertanto, va fatta molta attenzione nel presentare ricorsi avverso le sanzioni "duplici", poiché, se è vero che i Giudici di Pace[2] e qualche Tribunale[3] ritengono insussistente l’illecito amministrativo e quindi nulli i verbali della Polizia Locale, il Supremo Consesso è di tutt’altro avviso, con la conseguenza che l’automobilista potrebbe ritrovarsi vittorioso in primo e secondo grado, ma alla fine soccombente laddove il Comune decidesse di portare la controversia fino in Cassazione.  
    Detto ciò, vi sono indubbiamente ipotesi in cui sia i verbali della Polizia sia le penali dei concessionari privati devono considerarsi viziati e quindi impugnabili dinanzi all’autorità giudiziaria. Ecco i casi
  1. Verbale di Polizia Locale che menziona l’art. 157, co. 6-8, anziché l’art. 7, co. 15, del Codice della Strada[4]. In tal caso, sarebbe nulla la multa per aver sostato nelle strisce blu oltre l’orario indicato nel "ticket", atteso che l’art. 157, co. 6-8, riguarda esclusivamente la mancata attivazione del parcometro (c.d. disco orario), mentre il prolungamento della sosta senza il ticket è fattispecie ricollegabile all’art. 7, co. 15, C.d.S.

  2. Penale del concessionario dall’importo sproporzionato. Essendo il contratto di parcheggio un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti, ben può essere inquadrato nell’ambito di un rapporto contrattuale tra imprenditore e consumatore. Fatto questo assunto, è corollario imprescindibile che le clausole penali debbano essere accompagnate da alcuni accorgimenti al fine di non essere qualificate come vessatorie. L’art. 33, comma 2, lett. f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art. 1341 c.c., stabilisce che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento d’importo manifestamente eccessivo. Il codice di consumo non indica quale sia il termine di confronto per determinare quando l’importo della penale sia manifestamente eccessivo, sicché lascia spazio ad una valutazione discrezionale del giudice. A tal riguardo, la giurisprudenza[5] ha affermato che la clausola penale è abusiva qualora abbia ad oggetto, o comunque per effetto, quello di imporre al consumatore il pagamento di una somma di denaro di 30 volte superiore alla tariffa base.

  3. Colonnina priva del dispositivo per i pagamenti elettronici. Al fine di incentivare i pagamenti elettronici il comma 901 della Legge di Stabilità 2016 prevede che"dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada". L’obbligo di "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito" è stato esteso dunque anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta. 
    Ciò premesso, come si deve comportare l’automobilista se, all’atto di pagare la sosta, si trova davanti a un dispositivo "non adeguato" e che non consente, quindi, il pagamento elettronico? Non sussistendo ancora delle pronunce in merito, occorre dar atto di quelle che sono le possibili soluzioni elaborate dagli interpreti:
    a) secondo alcuni, in mancanza di POS, la sosta dovrebbe essere considerata gratuita, con dispensa dell’obbligo di pagare il corrispettivo e senza il rischio di incorrere in sanzioni. Tuttavia può accadere che l’ausiliario addetto al controllo, non sia a conoscenza della norma e, ravvisata la mancanza del titolo, applichi ugualmente la sanzione. In tal caso, il cittadino potrà ricorrere al giudice per l’annullamento della sanzione stessa, fatta salva la possibilità per il Comune di provare l’oggettiva impossibilità tecnica all’adeguamento dei dispositivi.
    b) sulla base della seconda interpretazione (condivisa dall’Aipark, Associazione Italiana tra gli Operatori nel settore della Sosta e dei Parcheggi) il cittadino, anche nelle ipotesi in cui manchi il POS, sarebbe comunque tenuto al pagamento della sosta nelle aree delimitate dalle strisce blu, in quanto obbligo sancito dal Codice della Strada, fatta salva la possibilità di segnalare il mancato adeguamento dei parchimetri al Prefetto e al Ministero delle Infrastrutture.
    A far data dall’entrata in vigore della suddetta legge, quindi, i Comuni (ma anche i privati gestori di aree di parcheggio) sono tenuti all’adeguamento dei dispositivi, i quali dovranno necessariamente consentire all’automobilista il pagamento della sosta mediante l’utilizzo di carta di credito o bancomat. Unica eccezione nel caso in cui l’adeguamento dei cc.dd. parchimetri non sia realizzabile a causa di "oggettiva impossibilità tecnica". Non è quindi sufficiente l’allegazione di una mera difficoltà economica da parte dell’ente perché questo possa essere considerato esente da tale obbligo.
     
  4. Mancanza di parcheggi gratuiti nelle aree vicine. La circolare  n. 1712 del 30/12/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltreché l’articolo 7 comma 8 del Codice della Strada prevedono l’obbligo per il Comune, gestore delle aree di parcheggio, di riservare un’area alla sosta gratuita nelle vicinanze di quella a pagamento. La mancanza di parcheggi cc.dd. "bianchi", ovvero gratuiti, esonera quindi l’automobilista dall’obbligo di pagamento della sosta. Lo stesso, infatti, se multato, potrà impugnare il verbale di contestazione adducendo l’inadempimento da parte del Comune dell’obbligo di cui all’art. 7, comma 8 del Codice della Strada. Sarà, a questo punto, onere dell’amministrazione provare l’esistenza delle delibere da essa emesse, che prevedevano l’istituzione di spazi adibiti a parcheggio gratuito ovvero quelle che esoneravano la stessa, in forza delle caratteristiche dell’area, da tale obbligo [6].

Avv. Enrico AbisAvv. Michela Giambalvo


[1]  Cass. n. 16258 del 3 agosto 2016; Cass., Sezione II civile, 4 ottobre 2011, n. 20308
[2]  Giudice di Pace di Lecce, sent. 4285/2007
[3]  Trib. Treviso, sent. n. 1069/2016 del 21.04.2016
[4] Tribunale di Verona, sent. 298/2015
[5]  Tribunale di Roma, sentenza del 28 giugno 2003.
[6]  Cass. Civile, sez. VI, ordinanza 3 settembre 2014, n. n. 18575

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