
In diversi casi i verbali della Polizia Locale e le penali delle imprese concessionarie sono illegittimi: ecco quando e come fare per contestarle.
La questione in esame rappresenta un vero e proprio flagello per gli automobilisti, ormai terrorizzati quando si tratta di usufruire delle aree di parcheggio contrassegnate dalle strisce blu. Infatti, accade spesso che, pur con tutte le buone intenzioni, ci si dimentica di aggiornare il "ticket" lasciando l’auto in sosta oltre il tempo per cui si è pagato: in questi casi, non è raro ritrovare sul parabrezza il verbale della Polizia Locale e, nei casi in cui le aree sono state date in gestione a imprese concessionarie (Apcoa, Parkar, etc.), la contestazione della penale contrattuale.
In primis, occorre sgomberare il campo da equivoci e informare gli utenti di quello che è l’orientamento prevalente della Cassazione[1]: l’esposizione del "ticket" scaduto configura non solamente illecito contrattuale, sanzionabile dalle imprese concessionarie (Apcoa, Parkar, etc.), ma altresì riveste natura di illecito amministrativo per violazione di norme del codice della strada e, come tale, sanzionabile dalle Autorità di Polizia.
Pertanto, va fatta molta attenzione nel presentare ricorsi avverso le sanzioni "duplici", poiché, se è vero che i Giudici di Pace[2] e qualche Tribunale[3] ritengono insussistente l’illecito amministrativo e quindi nulli i verbali della Polizia Locale, il Supremo Consesso è di tutt’altro avviso, con la conseguenza che l’automobilista potrebbe ritrovarsi vittorioso in primo e secondo grado, ma alla fine soccombente laddove il Comune decidesse di portare la controversia fino in Cassazione.
Detto ciò, vi sono indubbiamente ipotesi in cui sia i verbali della Polizia sia le penali dei concessionari privati devono considerarsi viziati e quindi impugnabili dinanzi all’autorità giudiziaria. Ecco i casi
a) secondo alcuni, in mancanza di POS, la sosta dovrebbe essere considerata gratuita, con dispensa dell’obbligo di pagare il corrispettivo e senza il rischio di incorrere in sanzioni. Tuttavia può accadere che l’ausiliario addetto al controllo, non sia a conoscenza della norma e, ravvisata la mancanza del titolo, applichi ugualmente la sanzione. In tal caso, il cittadino potrà ricorrere al giudice per l’annullamento della sanzione stessa, fatta salva la possibilità per il Comune di provare l’oggettiva impossibilità tecnica all’adeguamento dei dispositivi.
b) sulla base della seconda interpretazione (condivisa dall’Aipark, Associazione Italiana tra gli Operatori nel settore della Sosta e dei Parcheggi) il cittadino, anche nelle ipotesi in cui manchi il POS, sarebbe comunque tenuto al pagamento della sosta nelle aree delimitate dalle strisce blu, in quanto obbligo sancito dal Codice della Strada, fatta salva la possibilità di segnalare il mancato adeguamento dei parchimetri al Prefetto e al Ministero delle Infrastrutture.
A far data dall’entrata in vigore della suddetta legge, quindi, i Comuni (ma anche i privati gestori di aree di parcheggio) sono tenuti all’adeguamento dei dispositivi, i quali dovranno necessariamente consentire all’automobilista il pagamento della sosta mediante l’utilizzo di carta di credito o bancomat. Unica eccezione nel caso in cui l’adeguamento dei cc.dd. parchimetri non sia realizzabile a causa di "oggettiva impossibilità tecnica". Non è quindi sufficiente l’allegazione di una mera difficoltà economica da parte dell’ente perché questo possa essere considerato esente da tale obbligo.
Avv. Enrico AbisAvv. Michela Giambalvo
[1] Cass. n. 16258 del 3 agosto 2016; Cass., Sezione II civile, 4 ottobre 2011, n. 20308
[2] Giudice di Pace di Lecce, sent. 4285/2007
[3] Trib. Treviso, sent. n. 1069/2016 del 21.04.2016
[4] Tribunale di Verona, sent. 298/2015
[5] Tribunale di Roma, sentenza del 28 giugno 2003.
[6] Cass. Civile, sez. VI, ordinanza 3 settembre 2014, n. n. 18575