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Canone idrico: non sempre deve essere pagato

2014-04-04 20:39

Avv. Enrico Abis

News Evidenza,

Canone idrico: non sempre deve essere pagato

È frequente il caso in cui gli Enti locali, a distanza di molti anni, facciano pervenire ai cittadini degli avvisi di pagamento relativi a tributi e a canoni t

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È  frequente il caso in cui gli Enti locali, a distanza di molti anni, facciano pervenire ai cittadini degli avvisi di pagamento relativi a tributi e a canoni tariffari (quali COSAP, canone idrico, etc.), sicchè si pone il problema se il contribuente sia sempre tenuto a pagare oppure può in alcuni casi esimersi da tale adempimento.

 

1. Premessa

Riceviamo quotidianamente quesiti e lamentele da parte dei contribuenti, ai quali vengono spesso notificate ingiunzioni fiscali o cartelle di pagamento relativi ad annualità o periodi di imposta molto risalenti nel tempo. Dovendosi confrontare con una sempre più aggrovigliata e fuligginosa disciplina in tema di tributi ed entrate locali, il cittadino è spesso preda di sconforto, che lo spinge il più delle volte a pagare remissivamente per evitare maggiori guai anche nei casi in cui le richieste delle amministrazioni siano del tutto illegittime. Con questa sintetica esposizione, quindi, si intende far chiarezza sulle modalità di accertamento e/o riscossione di una delle principali entrate locali, vale a dire il canone relativo al "servizio idrico integrato" (dalla L. n. 36 del 5 gennaio 1994 (c.d. Legge Galli) e riordinato con il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), al fine di fornire al contribuente tutte le informazioni necessarie per difendere i suoi diritti. 

 

2. La natura giuridica del "canone idrico integrato"

Fin dalla sua introduzione, al canone idrico era riconosciuta natura tributaria, per cui l’art. 2, co. 2, della D. lgs. 546/1992 (disposizioni sul processo tributario) ne attribuiva coerentemente la giurisdizione alle commissioni tributarie.Però, a partire dalla l. 23 dicembre 1998, n. 448 (entrata in vigore, tuttavia, solo il 3 ottobre 2000), il legislatore compie una scelta diversa e stravolge la natura dell’istituto, il quale viene trasformato in quota tariffaria di diritto privato, inquadrabile all’interno contratto di somministrazione civilistico ex artt. 1559-1570 c.c. In seguito alla riforma, quindi, l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle controversie relative al canone idrico non è più il giudice tributario, bensì quello civile. Tutto ciò è confermato dalla costante e assodata giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

 

3. I termini di prescrizione e decadenza: quando il canone non deve essere pagato.

Per stabilire entro quali termini gli Enti locali possono legittimamente pretendere il pagamento del canone idrico, occorre necessariamente distinguere il periodo antecedente al 3 ottobre 2000, in cui l’istituto manteneva natura di tributo, da quello susseguente, in cui il canone diventa a tutti gli effetti una tariffa commerciale e contrattuale. Infatti, prima della citata l. 448/1998 la disciplina applicabile al canone idrico era quella di cui al R.D. n. 1175 del 1931 (Testo Unico Finanza Locale), che prevedeva solamente un termine di decadenza triennale per l’accertamento delle entrate patrimoniali degli enti locali (art. 290 TUFL), mentre "non era soggetto alla disciplina civilistica della prescrizione, quantomeno in relazione alla data iniziale di decorrenza del termine" (cit., Cass. Civ. Sez. Trib., sent. 10.02.2010 n. 2943). Per quanto riguarda la successiva attività di riscossione, invece, nessun termine era previsto fino al 1° gennaio 2007, data in cui il legislatore ha colmato la lacuna prevedendo, relativamente ai rapporti d’imposta ancora pendenti, che  "la cartella di pagamento e l’ingiunzione fiscale debbano essere notificate entro il termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo" (art. 1, comma 163 della l. 296/2006, "legge finanziaria 2007"). E’ opportuno evidenziare che prima della riforma non sono mancate opinioni, che qui si condividono, secondo le quali i termini per poter addivenire alla riscossione sarebbero stati quelli generali di prescrizione previsti dal codice civile (Cass. Sez. I, 11 marzo 1996, n. 1965; Cass. Sez. I, 8 agosto 1997, n. 7386). Per quanto detto, è doveroso informare i contribuenti che relativamente ai periodi precedenti al 3 ottobre 2000 gli atti di accertamento sarebbero dovuti essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di riferimento (ad es., se l’anno di riferimento è il 1999, l’accertamento deve essere effettuato non oltre il 31 dicembre del 2001), mentre per quanto concerne gli atti di riscossione, quali ingiunzioni fiscali e cartelle di pagamento, il termine ultimo - in mancanza di una disciplina ad hoc - è invece quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, co. 4 del codice civile (nell’esempio fatto, se l’accertamento dovesse divenire definitivo il 1 giugno 2000, l’atto di riscossione dovrebbe essere notificato non oltre il 1 giugno 2005). Discorso parzialmente diverso va fatto, invero, per quanto riguarda le pretese dell’amministrazione a far data dal 3 ottobre 2000, momento in cui, si ricorda, il canone idrico non è più considerabile un tributo, ma bensì una tariffa di diritto privato. Infatti, mutata la natura dell’istituto variano, altresì, i termini entro i quali l’amministrazione può pretendere il pagamento del canone. In particolare, la disciplina di riferimento è esclusivamente quella contenuta nel codice civile, sicchè l’amministrazione è tenuta a procedere all’accertamento e alla riscossione riscossione del canone idrico entro il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4 c.c.. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2007 e per i rapporti d’imposta ancora pendenti in tale data, cambiano ulteriormente i termini per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali. Infatti, relativamente alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il d.lgs.472/97). Per quanto concerne l’attività di riscossione (sia mediante ingiunzione fiscale sia mediante cartella di pagamento), è previsto che gli enti locali possano agire non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso non venissero rispettati questi termini perentori le richieste dell’amministrazione sono illegittime e il contribuente non è tenuto a pagare alcunché, per cui se dovesse ricevere un atto di accertamento e/o riscossione a termini ormai decorsi, può presentare ricorso in autotutela all’amministrazione finanziaria ovvero, entro i termini di decadenza previsti dalla legge, ricorso dinanzi all’Autortità Giudiziaria competente ed ottenere l’annullamento degli atti illegittimi!!
 Avv. Enrico Abis

 

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