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Finanziamento auto: l'inadempimento della concessionaria è opponibile anche alla finanziaria

2015-02-06 11:28

Avv. Enrico Abis

Diritto Civile e del Lavoro, finanziamento, auto, finanziaria, tribunale taranto sent. 5 febbraio 2015,

Finanziamento auto: l'inadempimento della concessionaria è opponibile anche alla finanziaria

Il Tribunale di Taranto con Sent. del 05 febbraio 2015 n° 392 ha affermato che l’inadempimento del venditore nei confronti del consumatore si riversa anche sul

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   Il Tribunale di Taranto con la sentenza del 05 febbraio 2015 n° 392, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 23 aprile 2009, ha affermato che laddove il venditore si renda gravemente inadempiente verso il consumatore, tale inadempienza si riversa sulla causa del finanziamento e ciò anche se manchi un patto di esclusiva tra venditore e finanziatore.


   Nel caso concreto, il consumatore aveva acquistato un motociclo usato presso un rivenditore autorizzato, pagando il corrispettivo nel seguente modo: in parte dando in permuta il proprio motociclo e in parte tramite finanziamento concesso dalla società finanziaria convenzionata con il venditore. Tuttavia, qualche tempo dopo la stipula del contratto e nonostante il versamento delle prime rate, il consumatore prendeva atto che il venditore non aveva ancora consegnato il bene, sicché decideva di rivolgersi al giudice onde risolvere il contratto di vendita e il collegato contratto di finanziamento per grave inadempimento del venditore.
    La società finanziaria, però, resisteva in giudizio asserendo che le vicende riguardanti il contratto di vendita non erano a lei opponibili, cosicché il consumatore avrebbe dovuto, in ogni caso, continuare a pagare le rate e gli interessi fino all’estinzione del rapporto. La posizione della finanziaria faceva leva sull’art. 42 della L. n. 206/2005 (Codice del consumo), nella vecchia ricostruzione, il quale prevedeva come condizione necessaria, affinchè l’acquirente potesse agire anche nei confronti del finanziatore, il ricorrere di un accordo di esclusività per la concessione del credito, tra il finanziatore stesso e i clienti del venditore.
    Disattendendo tale ultima impostazione, il Tribunale di Taranto, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, ha statuito che  l’esistenza di un accordo di esclusiva tra il finanziatore ed il venditore, non è un presupposto necessario per procedere anche contro il creditore-finanziatore in caso di inadempimento delle obbligazioni del venditore.
    A detta del Tribunale, infatti, sebbene l’art. 42 sia stato riformato e non fosse applicabile al caso in esame in quanto verificatosi prima, esistono nel nostro ordinamento norme e principi che apprestano maggior tutela al consumatore, sicché il grave inadempimento del venditore ex art. 1455 c.c. non può che riverberarsi anche sul contratto di finanziamento. Ne consegue che, laddove venga meno la consegna del bene, il compratore potrà, anche nei confronti della finanziaria, proporre l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) o agire in risoluzione chiedendo la restituzione dei corrispettivi già versati. 
Avv. Enrico Abis

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